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Dal 4 maggio i prima e seconda categoria di tennis, padel e beach tennis si possono allenare, seguendo le disposizioni di sicurezza, su tutto il territorio nazionale. Il Veneto e la Liguria con un'ordinanza, hanno aperto a tutti, professionisti e non. L'Abruzzo ha riaperto i circoli, come in Sicilia, Sardegna, Puglia, Emilia Romagna, e Marche. Dal 7 maggio si è aggiunta la Lombardia
07 maggio 2020
E’ ormai noto che, in ottemperanza a quanto indicato dal DPCM dello scorso 26 aprile, da lunedì 4 maggio su tutto il territorio nazionale possono tornare ad allenarsi tutti i giocatori tesserati presso la Federazione Italiana Tennis che abbiano una classifica di prima e seconda categoria nelle tre discipline del Tennis, del Padel e del Beach Tennis.
Il permesso è esteso ai tennisti Under 16, 14 e 12 di interesse nazionale convocati nei CPA (Centri Periferici d’Allenamento) della FIT e ai più forti atleti italiani che praticano il Tennis in Carrozzina.
Tutti sono tenuti ad osservare scrupolosamente, sia fuori sia dentro al campo di gioco, le disposizioni emesse dalle Pubbliche Autorità per contrastare la pandemia da coronavirus, e a rispettare durante gli allenamenti comportamenti e pratiche che - nonostante il Tennis figuri al primo posto nell’elenco degli sport più sicuri stilato dal Politecnico di Torino su incarico del Coni - eliminino del tutto il rischio di contagio.
Ci sono però Ordinanze Regionali che hanno ampliato a livello locale le possibilità di giocare a tennis e di far ripartire l’attività dei centri sportivi.
Ma andiamo con ordine.
Questa l'ordinanza n.221 firmata oggi dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano su proposta dell’assessore allo sport Raffaele Piemontese. “Nel rispetto delle regole sul distanziamento interpersonale di almeno 2 metri - si legge nell’ordinanza - è consentito sul territorio regionale lo svolgimento di tutti gli sport amatoriali e individuali all’aria aperta (come ad esempio: golf, atletica, corsa, ciclismo, vela, pattinaggio, tennis, canoa, canottaggio, equitazione, surf, windsurf e kitesurf, automobilismo, motociclismo, go-kart, tiro con l’arco, tiro a segno e simili), da praticare in forma individuale ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. Limitatamente a tali attività sportive di natura amatoriale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), del d.p.c.m. 26 aprile 2020, nell’ambito dei rispettivi impianti, centri o circoli sportivi, è fatto obbligo di garantire la prenotazione a distanza dello spazio necessario, nonché il rispetto di turnazioni tali da impedire assembramenti o contatti, in violazione della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri; l’obbligo di sanificazione quotidiana degli spazi utilizzati per l'accesso ai campi o agli impianti dove si pratica l'attività sportiva all’aperto; l’inaccessibilità di tutte le parti comuni e di servizio (es. spogliatoi, bar, docce, sale), con il divieto assoluto di somministrare alimenti e bevande all’interno di tali impianti, centri, circoli sportivi”.
Questo invece il passaggio dell'ordinanza n.75 della Regione Emilia Romagna che riguarda l'attività sportiva e il tennis in particolare: "l’attività sportiva è consentita anche all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all’aperto che consentano nello svolgimento dell’attività il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti. Resta sospesa ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture di cui al periodo precedente compreso l’utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti".
Testo integrale dell'ordinanza n.75 della Regione Emilia Romagna
Questi i passaggi dell'ordinanza n.147 della Regione Marche che va nella stessa direzione di Puglia ed Emilia Romagna: "Sono consentiti all’interno della Regione Marche, ai residenti o con domicilio nel territorio regionale, allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale, per le seguenti attività sportive: trekking, ciclismo (bicicletta o mountain bike), bocce individuale , canotaggio individuale, canoa kayak individuale, windsurf, barca a vela con un solo velista a bordo , atletica leggera svolta in forma individuale, golf, sport rotellistici individuali, pesca sportiva di superficie e subacquea, sport equestri non di squadra, tennis singolo, tennis a volo singolo e badminton singolo, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro sportivo con armi da fuoco lunghe e corte, da lancio, aria compressa (tiro al volo, tiro al piattello, tiro dinamico e statico) praticato nei campi da tiro, tiro sportivo da caccia (tiro di campagna, english traing sport, tiro a palla, tiro con l’arco da caccia, field target), motociclismo, go kart, aviazione generale e aviazione sportiva individuale , arrampicata in falesia o esterno - purché siano mantenute le distanze di sicurezza tra l’arrampicatore ed il compagno di sicura - e comunque è consentita ogni altra attività sportiva o motoria svolta in forma individuale. Per le citate attività sportive è vietato avvalersi dei locali interni ad uso comune quali spogliatoi, bar interni, docce, ecc.".
In Veneto l'ordinanza del Governatore Zaiastabilisce che: “E’ consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, ecc.. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale”. E al punto successivo specifica che questa pratica motoria o sportiva è consentita agli “atleti professionisti o non professionisti di sport individuali o non individuali”.
Si spinge ancora più in là la Regione autonoma della Sardegna che, seguendo l’esempio della Sicilia consente “sul territorio regionale gli sport individuali all’aria aperta (golf, tiro al piattello, atletica, equitazione, tiro a segno, vela, tennis e simili ) nell’ambito dei rispettivi centri sportivi, che dovranno garantire il rispetto di turnazioni tali da impedire il contemporaneo accesso di atleti alle strutture, il loro contatto o la fruizione promiscua di spogliatoi, bagni, docce o spazi comuni al chiuso”.
Centri sportivi che dunque potranno riprendere la loro attività ovviamente nel rispetto di una serie di norme: “I centri sportivi per sport individuali all’aria aperta, in caso di apertura, dovranno garantire altresì la costante igienizzazione e sanificazione degli ambienti al chiuso ed in particolare di spogliatoi, bagni e docce dopo ciascun utilizzo. È fatto divieto assoluto di somministrare alimenti e bevande all’interno di tali centri sportivi”.
Il testo completo dell'Ordinanza della Regione autonoma della Sardegna n.20 del 2 maggio 2020
La Regione Sicilia con l’>ordinanza n.18, datata 30 aprile 2020, consente, sempre da lunedì 4 maggio, l’attività sportiva in forma individuale e con il rispetto di tutte le norme di sicurezza e regole precauzionali anche all’interno di circoli, società e associazioni sportive, autorizzandole all’espletamento delle loro attività. Dunque autorizzandone la riapertura.
E cita, a titolo di esempio non esaustivo, proprio tennis, ciclismo, canoa, canottaggio, vele, equitazione e golf.
Ma ecco il testo completo dell’articolo 8 dell’ordinanza, quello dedicato all’attività sportiva:
“È consentita l'attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, compresa la c.d. pesca sportiva, purchè nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio.
I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, purchè in luoghi aperti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale disposizione si applica alle seguenti discipline: tennis, ciclismo, canoa, canottaggio e vela, equitazione, atletica e golf. I rappresentanti legali delle strutture predette sono tenuti a: a) comunicare l’inizio delle attività al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio; b) dichiarare di essere nelle condizioni di garantire la sanificazione periodica degli spogliatoi e degli spazi comuni; c) autocertificare la sussistenza dei requisiti di rispetto delle regole precauzionali secondo la circolare che verrà emanata dall’Assessorato regionale della Salute entro 24 dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”.
>Qui il testo integrale dell'ordinanza n.18 del 30 aprile della Regione Siciliana
Anche in Abruzzo, l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 30 aprile 2020, Emergenza COVID 19, Disposizioni in materia di disciplina dell’attività sportiva individuale (firmata dal Presidente Marco Marsilio, dal dirigente del Servizio SPORT Giancarlo Zappacosta e dall’assessore regionale con delega allo SPORT Guido Quintino Liris) allarga in modo ampio la tipologia delle attività sportive che si potranno praticare da lunedì 4 maggio e include esplicitamente il tennis, senza però fare accenno altrettanto esplicito ai luoghi dove queste attività saranno praticabili, né limitandoli a una specifica tipologia di praticante.
Ecco l’estratto dal testo ufficiale:
” IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO (…) ORDINA: 1. che sono consentiti all’interno della Regione Abruzzo, ai residenti o con domicilio nel territorio regionale, allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale, per le seguenti attività sportive: trekking, parapendio in singolo, ciclismo, (bicicletta e mountain bike), bocce, canottaggio individuale, canoa kayak individuale, windsurf, barca a vela, atletica leggera svolta in forma individuale, golf, sport rotellistici, pesca sportiva di superficie e subacquea, sport equestri non di squadra, tennis singolo, tennis a volo singolo e badminton singolo, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro sportivo con armi da fuoco lunghe e corte, da lancio, aria compressa (tiro al volo, tiro al piattello, tiro dinamico e statico) praticato nei campi da tiro, tiro sportivo da caccia (tiro di campagna, english traing sport, tiro a palla, tiro con l’arco da caccia, field target), sport motociclistico, go kart, arrampicata in falesia o esterno – purché siano mantenute le distanze di sicurezza tra l’arrampicatore ed il compagno di sicura. Per le citate attività sportive è vietato avvalersi delle strutture ad uso comune quali spogliatoi, bar interni, docce;
2. che sono consentite le attività sportive paraolimpiche senza necessità di assistente sportivo;
3. che è consentito ai cinofili riconosciuti di praticare l’addestramento agility, la disciplina del cinowork, sleddog;
4. che è consentito svolgere le suddette attività sportive dalle ore 6.00 alle ore 20.00 ed esclusivamente in modalità individuale, preferibilmente all’aria aperto e, comunque, con il rispetto delle misure di sicurezza;
Nella giornata di lunedì la regione stessa ha emesso una precisazione dell'ordinanza che autorizza i circoli, le società e le associazioni sportive alla riapertura delle strutture ai fini dell’espletamento delle attività sportive individuali da esercitarsi all’aperto e recita quanto segue: "Relativamente al punto 1 della Ordinanza n. 52 del 30/04/2020 si precisa che la misura è diretta ai soli sport individuali e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio. L’uso dei dispositivi di protezione individuale è necessario laddove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri durante l’attività sportiva".
Testo integrale della precisazione dell'ordinanza n.52 del 30 aprile 2020
In Liguria l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 25 2020 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica riferita all’attività sportiva individuale (firmata dal Presidente Giovanni della Regione Toti) allarga in modo ampio la tipologia delle attività sportive che si potranno praticare da lunedì 4 maggio e include al punto 7 esplicitamente il tennis.
“E’ consentito svolgere nell’ambito della Provincia o Città Metropolitana di appartenenza, dalle ore 6 alle ore 22 e nel pieno rispetto del distanziamento sociale di metri 2, le attività motorie ad esempio:
- corsa, tiro con l’arco, utilizzo della bicicletta, arrampicata sportiva, trekking, mountain bike, tennis singolo, passeggiata a cavallo;
- attività sportive acquatiche individuali (ad esempio wind surf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo)
- esclusivamente in modalità individuale (fatto salvo quanto espressamente riportato da DPCM per minori e presone non autosufficienti)
Sono consentite le sessioni di allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai Giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali come previsto della richiamata direttiva del Ministero dell’Interno n.15350/11 del 03/05/20;
- sono consentiti gli spostamenti con mezzo proprio all’interno del territorio della Provincia e Città Metropolitana di appartenenza per raggiungere il luogo dove svolgere l’attività sportiva o l’attività motoria"
testo integrale ordinanza del Presidente della regione Liguria n.25 2020
Anche la Lombardia, regione che ha avuto il numero più alto di contagi e di vittime a causa del Coronavirus, dal 7 maggio ha deciso di riaprire agli sport individuali all'aperto, tra cui c'è tennis, con l'Ordinanza n.541 che recita:
ART. 1
1. Le attività sportive individuali all’aria aperta (a titolo esemplificativo e non esaustivo golf, tiro con l’arco, tiro a segno, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche individuali, canottaggio, tennis, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart) possono essere consentite nell’ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e siti sportivi, subordinatamente all’osservanza delle misure di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. I gestori di impianti sportivi, di centri sportivi e di siti sportivi che rendono accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta, vietano la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici.
3. I suddetti gestori, oltre garantire la corretta e costante sanificazione e igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, devono assicurare il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di percorsi idonei e l’adozione di tutte le misure utili per assicurare il distanziamento sociale e il divieto di assembramento (a titolo esemplificativo prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti).
4. E’ fatto salvo quanto previsto dall’Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020 e in particolare dal punto 1.1 dell’art. 1 sull’utilizzo della mascherina e di altre protezioni individuali.
ART. 2
1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data dell’8 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.
2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.