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Lo ha stabilito l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 30 aprile 2020
02 maggio 2020
Il Decreto governativo del 26 aprile consentirà da lunedì 4 maggio di svolgere in tutta Italia “individualmente attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”. E ridarà accesso, in modo condizionato al rispetto del divieto di ogni forma di assembramento, ai parchi e ai giardini pubblici.
L’ Abruzzo va oltre: l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 30 aprile 2020, Emergenza COVID 19, Disposizioni in materia di disciplina dell’attività sportiva individuale (firmata dal Presidente Marco Marsilio, dal dirigente del Servizio SPORT Giancarlo Zappacosta e dall’assessore regionale con delega allo SPORT Guido Quintino Liris) allarga in modo ampio la tipologia delle attività sportive che si potranno praticare da lunedì 4 maggio e include esplicitamente il tennis, senza però fare accenno altrettanto esplicito ai luoghi dove queste attività saranno praticabili.
Ecco l’estratto dal testo ufficiale:
” IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO (…) ORDINA: 1. che sono consentiti all’interno della Regione Abruzzo, ai residenti o con domicilio nel territorio regionale, allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale, per le seguenti attività sportive: trekking, parapendio in singolo, ciclismo, (bicicletta e mountain bike), bocce, canottaggio individuale, canoa kayak individuale, windsurf, barca a vela, atletica leggera svolta in forma individuale, golf, sport rotellistici, pesca sportiva di superficie e subacquea, sport equestri non di squadra, tennis singolo, tennis a volo singolo e badminton singolo, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro sportivo con armi da fuoco lunghe e corte, da lancio, aria compressa (tiro al volo, tiro al piattello, tiro dinamico e statico) praticato nei campi da tiro, tiro sportivo da caccia (tiro di campagna, english traing sport, tiro a palla, tiro con l’arco da caccia, field target), sport motociclistico, go kart, arrampicata in falesia o esterno – purché siano mantenute le distanze di sicurezza tra l’arrampicatore ed il compagno di sicura. Per le citate attività sportive è vietato avvalersi delle strutture ad uso comune quali spogliatoi, bar interni, docce;
2. che sono consentite le attività sportive paraolimpiche senza necessità di assistente sportivo;
3. che è consentito ai cinofili riconosciuti di praticare l’addestramento agility, la disciplina del cinowork, sleddog;
4. che è consentito svolgere le suddette attività sportive dalle ore 6.00 alle ore 20.00 ed esclusivamente in modalità individuale, preferibilmente all’aria aperto e, comunque, con il rispetto delle misure di sicurezza;
Testo integrale dell'Ordinanza della Giunta Regionale della Regione Abruzzo n. 52 del 30 aprile 2020
Nella giornata di lunedì la regione stessa ha emesso una precisazione dell'ordinanza che recita quanto segue: "Relativamente al punto 1 della Ordinanza n. 52 del 30/04/2020 si precisa che la misura è diretta ai soli sport individuali e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio. L’uso dei dispositivi di protezione individuale è necessario laddove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri durante l’attività sportiva".
Testo integrale della precisazione dell'ordinanza n.52 del 30 aprile 2020