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La nuova ordinanza di Regione Lombardia n.555 del 29 maggio riapre anche le palestre e le piscine dal 1 giugno. Via libera, già dal 18 maggio, alle lezioni di tennis, anche collettive, e possibilità di giocare non solo all'aperto ma anche nelle tensostrutture apribili
31 maggio 2020
La Regione Lombardia riapre anche piscine e palestre dal 1 giugno. Lo fa con una nuova ordinanza, la n.555 del 29 maggio.
Lunedì 18 , con l' ordinanza, n.547 del 17 maggio, aveva consente di giocare non solo all’aperto ma anche all’interno di quelle strutture coperte (moltissime nella nostra regione) che hanno i due lati lunghi apribili per far circolare l’aria nella bella stagione.
E aggiungeva che le attività sportive individuali possono essere consentite anche nei centri sportivi, compreso lo svolgimento di lezioni individuali o per piccoli gruppi fino a un massimo di quattro persone esclusi gli istruttori.
Non è ancora consentita invece la pratica del doppio, nè quella del beach tennis. Sul sito di Regione Lombardia, tra le "domande frequenti" compare questa, con relativa risposta:
"In riferimento alle "attività sportive svolte individualmente all’aria aperta, sia a livello dilettantistico che professionistico, di sport individuali e non individuali": il beach volley, il beach tennis di coppia e il foot volley sono considerati sport non individuali, ma in che termini ne è consentita la pratica? Tali discipline sono consentite considerando la limitazione legata all'attività sportiva da svolgersi individualmente?
La regola regionale per cui sono consentite le attività sportive svolte "individualmente" è da intendersi nel senso che sono ammesse solo quelle attività che assicurano il rispetto del distanziamento sociale (2 metri): tutti gli sport menzionati nella domanda non sono consentiti."
Ma ecco il testo dei paragrafi dell’ordinanza che riguardano gli sport, tennis incluso.
1.5 Attività sportive e ludico-ricreative
1. Le attività sportive svolte individualmente all’aria aperta, sia a livello dilettantistico che professionistico, di sport individuali e non individuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo golf, pesca sportiva e amatoriale, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro a volo, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche, canottaggio, tennis, paddle, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart, ecc.), possono essere consentite anche nell’ambito di impianti sportivi, centri e siti sportivi, qualora siano ivi praticabili, compreso lo svolgimento di lezioni individuali o per piccoli gruppi fino a un massimo di quattro persone esclusi gli istruttori, subordinatamente all’osservanza delle misure di cui ai successivi commi del presente paragrafo. Tali previsioni potranno essere aggiornate con successivi protocolli che saranno stipulati con le Federazioni sportive
2. I gestori di impianti sportivi, di centri sportivi e di siti sportivi che rendono accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta, vietano la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici. Sono da considerare aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta anche le strutture fisse (es. tensostrutture), che siano aperte completamente sui lati, con porte e teloni scorrevoli.
3. I suddetti gestori, oltre a garantire la corretta e costante sanificazione ed igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, devono assicurare il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di percorsi idonei, l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione utili per assicurare il distanziamento sociale, il rispetto delle distanze di sicurezza, il divieto di assembramento e la corretta modalità di utilizzo delle attrezzature sportive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti).
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