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Nuova ordinanza della Regione, la n.541: le attività sportive individuali all’aria aperta, tra cui il tennis, possono essere consentite nell’ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e siti sportivi osservando le necessarie misure di sicurezza
09 maggio 2020
Il Decreto governativo del 26 aprile consente da lunedì 4 maggio di svolgere in tutta Italia “individualmente attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”. E ridarà accesso, in modo condizionato al rispetto del divieto di ogni forma di assembramento, ai parchi e ai giardini pubblici.
La Lombardia dal 7 maggio amplia l’apertura del tennis con l'Ordinanza n.541 che recita:
ART. 1
1. Le attività sportive individuali all’aria aperta (a titolo esemplificativo e non esaustivo golf, tiro con l’arco, tiro a segno, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche individuali, canottaggio, tennis, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart) possono essere consentite nell’ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e siti sportivi, subordinatamente all’osservanza delle misure di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. I gestori di impianti sportivi, di centri sportivi e di siti sportivi che rendono accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta, vietano la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici.
3. I suddetti gestori, oltre garantire la corretta e costante sanificazione e igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, devono assicurare il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di percorsi idonei e l’adozione di tutte le misure utili per assicurare il distanziamento sociale e il divieto di assembramento (a titolo esemplificativo prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti).
4. E’ fatto salvo quanto previsto dall’Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020 e in particolare dal punto 1.1 dell’art. 1 sull’utilizzo della mascherina e di altre protezioni individuali.
ART. 2
1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data dell’8 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.
2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
Il testo integrale dell’Ordinanza n. 541 del 7 maggio 2020
In data 9 maggio, sempre sul sito della Regione Lombardia, nella sezione FAQ – Domande frequenti, sono comparse queste ulteriori precisazioni:
È consentito giocare a tennis in tensostrutture con aperture laterali apribili?
No, un impianto che ha la copertura con aperture laterali apribili non si configura come “all’aria aperta”.
Sono consentite le lezioni individuali o in piccoli gruppi?
No, in quanto si tratta di svolgimento di attività didattica, di insegnamento, e non di mera attività sportiva.
L’accesso agli impianti sportivi è concesso ai soli atleti o anche ai tesserati?
L’accesso agli impianti per svolgere attività sportiva individuale all’aria aperta è concesso a tutti i cittadini, non solo agli atleti, professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale.