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Con un’ordinanza emanata dal presidente della Regione Siciliana Musumeci “i circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all’espletamento delle loro attività purché in luoghi aperti”. La disposizione si applica a tennis, ciclismo, canoa, canottaggio, vela, golf e altre discipline.
02 maggio 2020
Il Decreto governativo dello scorso 26 aprile consentirà da lunedì 4 maggio di svolgere in tutta Italia “individualmente attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”. E ridarà accesso, in modo condizionato al rispetto del divieto di ogni forma di assembramento, ai parchi e ai giardini pubblici.
La Regione Sicilia va oltre. Con l’ordinanza n.18, datata 30 aprile 2020, consente, sempre da lunedì 4 maggio, l’attività sportiva in forma individuale e con il rispetto di tutte le norme di sicurezza e regole precauzionali anche all’interno di circoli, società e associazioni sportive, autorizzandole all’espletamento delle loro attività. Dunque autorizzandone la riapertura.
E cita, a titolo di esempio non esaustivo, proprio tennis, ciclismo, canoa, canottaggio, vele, equitazione e golf. Ma ecco il testo completo dell’articolo 8 dell’ordinanza, quello dedicato all’attività sportiva: “È consentita l'attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, compresa la c.d. pesca sportiva, purchè nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio.
I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, purchè in luoghi aperti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale disposizione si applica alle seguenti discipline: tennis, ciclismo, canoa, canottaggio e vela, equitazione, atletica e golf. I rappresentanti legali delle strutture predette sono tenuti a: a) comunicare l’inizio delle attività al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio; b) dichiarare di essere nelle condizioni di garantire la sanificazione periodica degli spogliatoi e degli spazi comuni; c) autocertificare la sussistenza dei requisiti di rispetto delle regole precauzionali secondo la circolare che verrà emanata dall’Assessorato regionale della Salute entro 24 dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”.
Il testo integrale dell'ordinanza n.18 del 30 aprile della Regione Siciliana