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Circolare errata corrige articolo 3.1.6, comma 7, del Regolamento organico

Obbligo dei circoli di fornire informazioni chiare, precise e corrette sul tesseramento. Ecco il testo completo della circolare

17 marzo 2026

Foto FITP

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Si comunica che, con delibera n. 112 del 14 aprile 2025, la Giunta Nazionale del CONI, su richiesta avanzata dalla FITP, ha deciso di ripristinare nell’art. 3.1.6, comma 7, del Regolamento organico il testo della modifica introdotta con la Circolare FITP n. 4 dell’aprile 2019, che limita l’obbligo di tesseramento con ‘tessera atleta non agonista’ (ora denominata ‘tessera non agonistica’) ai soli soggetti che svolgano attività sportiva a livello ludico amatoriale su campi affiliati alla Federazione.

Per mero errore materiale, le versioni del Regolamento organico pubblicate a partire da gennaio 2021 e sino ad aprile 2025 non contenevano la suddetta modifica e, pertanto, riportavano una formulazione diversa da quella in vigore.

La formulazione corretta dell’articolo 3.1.6, comma 7, del Regolamento organico (rubricato “Tessera non agonistica”) così recita: “È fatto obbligo all’affiliato di tesserare con questo tipo di tessera, fatti salvi i casi in cui risultino già in possesso di tessera agonistica o non agonistica, tutti coloro che, soci o no, utilizzano, sia pure saltuariamente, i campi da gioco ricompresi nell’affiliazione o nella riaffiliazione, inclusi gli allievi delle scuole della FITP”.

Il Regolamento organico è disponibile sul sito internet della FITP, al seguente indirizzo: https://www. fitp.it/Federazione/Carte-e-Atti/Carte-federali

Per completezza, si rammenta che anche l’art. 9, comma 1, lett. a), dello Statuto federale, nella parte in cui prevede che il “rapporto di tesseramento con la Federazione” si instaura con “tutti coloro che praticano a qualsiasi titolo lo sport del tennis, del beach tennis, del padel, del pickleball, del tennis in carrozzina, del padel in carrozzina o del pickleball in carrozzina nei circoli affiliati”, deve essere interpretato con riferimento all’attività svolta sui soli campi affiliati presenti nei circoli affiliati.

Con l’occasione, si ricorda che i circoli sono tenuti a fornire informazioni chiare, precise e corrette circa i termini e le condizioni di tesseramento alla FITP. In particolare, prima di qualsiasi tesseramento di un atleta non agonista, i circoli sono tenuti a:

- informare il soggetto (socio o no) che l’obbligo di tesseramento come atleta non agonista, sussiste esclusivamente in caso di utilizzo di campi affiliati alla FITP. Non sussiste invece alcun obbligo di tesseramento come atleta non agonista nel caso in cui si utilizzino i soli campi non affiliati (ove disponibili all’interno del circolo), che restano quindi accessibili anche senza la ‘tessera non agonistica’;
- indicare il numero di campi affiliati alla FITP e di quelli liberi disponibili all’interno del circolo, nonché consentirne la facile identificazione.

 

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